Sez. 3, Sentenza n. 10058 del 12/07/1995 Ud. (dep. 30/09/1995) Rv. 202960 - 01
Edilizia - Costruzione edilizia | Licenza di costruzione - Opera precaria ai fini dell'esenzione dalla concessione - Nozione - Costruzione per il ricovero di persone ed attrezzi - Destinata a durare solo per il tempo occorrente alla gestione di un cantiere - Precarietà - Sussistenza - Fattispecie.
Edilizia - Costruzione edilizia
La natura precaria di un manufatto, ai fini dell'esenzione dalla concessione edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione subiettivamente data all'opera dal costruttore (o dall'installatore), ma deve ricollegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati, non essendo sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo. In base a tale principio, non potrebbe negarsi evidente precarietà ad una costruzione per il ricovero delle persone e degli attrezzi destinata a durare per il tempo occorrente alla gestione di un cantiere e ad essere subito dopo eliminata. (Nella fattispecie, però, è stato escluso proprio che vi fosse una connessione tra il prefabbricato installato ed un cantiere (vicino, ma non contiguo) ed a tale esclusione si è pervenuto considerando l'epoca di installazione del manufatto, anteriore di alcuni mesi rispetto all'apertura del cantiere; la sistemazione di esso nel cortile dell'abitazione dell'imputato e non nell'area del cantiere; l'utilizzazione effettiva quale locale di sgombro).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)