Sez. 3, Sentenza n. 7704 del 02/07/1996 Ud. (dep. 06/08/1996) Rv. 205807 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Opera precaria - Temporaneità della destinazione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Un'opera può ritenersi precaria, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tecnica costruttiva e dalla più o meno facile rimovibilità, quando si tratti di un manufatto che possa essere destinato a soddisfare necessità temporanee ed ad essere, poi, sollecitamente, eliminato. La temporaneità della destinazione non può' essere desunta dalla subiettiva destinazione dell'opera data dal costruttore o dall'installatore, ma deve ricollegarsi ad un uso realmente precario o temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili, risultanti dai più svariati elementi. (Fattispecie relativa ad una pista di go-kart, facilmente rimovibile e costruita stagionalmente senza alcuna prova circa la ripetitività del fatto).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)