Sez. 1, Sentenza n. 21900 del 25/09/2013 (Rv. 627695 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Amministrazione controllata seguita da fallimento - Periodo sospetto anteriore alla prima procedura - Onere del curatore di provare anche la consecuzione tra le stesse - Relativa questione sollevata dal convenuto - Natura - Mera difesa.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare con riguardo ad un negozio stipulato nell'anno (o nel biennio) anteriore all'ammissione dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata, cui sia succeduta quella di fallimento, onera il curatore istante di provare, oltre al compimento dell'atto nel periodo sospetto, anche che fra la due procedure non vi sia stata soluzione di continuità, atteso che, in mancanza della loro consecuzione, la data dalla quale calcolare a ritroso il suddetto periodo sospetto non potrebbe farsi risalire a quella minore, dovendo altresì qualificarsi come mera difesa, e non come eccezione, la corrispondente questione sollevata dal convenuto.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)