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Sez. 1, Sentenza n. 28445 del 28/11/2008 (Rv. 605888 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Amministrazione controllata - Presupposto - Temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni - Sostanziale coincidenza con lo stato di insolvenza posto a fondamento del fallimento - Conseguenze - Dichiarazione di fallimento successiva al decreto di ammissione all'amministrazione controllata - Periodo sospetto per la revocatoria dei pagamenti - Decorrenza - Dalla data di apertura del fallimento - Esclusione - Dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata - Configurabilità - Fondamento - Principio di consecuzione tra le due procedure - Elementi - Continuità temporale - Rilevanza - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605888-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di successione del fallimento all'amministrazione controllata, il computo a ritroso del cosiddetto periodo sospetto di cui all'art. 67 legge fall., ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria avente per oggetto pagamenti costituiti dalle rimesse in conto corrente bancario, decorre dalla data del decreto di ammissione alla prima procedura e non da quella della dichiarazione di fallimento; tra le due procedure, la continuità non si risolve infatti in un mero dato temporale, ma si configura come fattispecie di consecuzione (più che di successione) tra esse, il fallimento rappresentando lo sviluppo della condizione di temporanea difficoltà denunciata dall'imprenditore che chiede il beneficio dell'amministrazione controllata, essendosi rivelata errata la prognosi di risanamento alla base di quest'ultima. (Principio di diritto enunciato dalla S.C. in un caso in cui la convocazione dei creditori disposta con il decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata non aveva avuto luogo in quanto la società era stata dichiarata fallita).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)