Sez. 4, Sentenza n. 22214 del 12/04/2019 Ud. (dep. 22/05/2019) Rv. 276685 - 02
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Protezione civile – Obblighi dei titolari di posizione di garanzia – C.d. "Metodo Augustus” e Piani regionali e comunali di protezione civile – Obbligo automatico di chiusura delle scuole in caso di allerta meteo – Esclusione – Predisposizione di piani informativi e di gestione dell'emergenza – Necessità.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di reati colposi, in relazione agli obblighi impeditivi gravanti sui titolari di posizioni di garanzia nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile, in base al cd. "Metodo Augustus", previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, 3 dicembre 2008 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 3 dicembre 2008, in caso di allerta meteo di massima gravità, non sussiste un automatico obbligo di chiusura delle scuole e di inibizione della circolazione dei veicoli, potendosi, in alternativa, attuare un piano informativo straordinario e contemporaneamente predisporre un piano di intervento deputato a gestire l'emergenza allorchè si concretizzi.
Riferimenti normativi: DPCM 03/12/2008, Legge 24/02/1992 num. 225 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)