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Sez. 4 - , Sentenza n. 57361 del 29/11/2018 Ud. (dep. 19/12/2018) Rv. 274949 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Accertamento - Regola cautelare violata - Regola elastica - Individuazione del contenuto - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274949-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE

Nei reati colposi, qualora si assuma violata una regola cautelare cosiddetta "elastica", cioè dal contenuto comportamentale non rigidamente definito, è necessario, ai fini dell'accertamento della condotta impeditiva esigibile da parte del garante, procedere ad una valutazione "ex ante" che tenga conto delle circostanze del caso concreto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che, in relazione all'omicidio colposo di un lavoratore deceduto per essersi trovato nel raggio di azione di un escavatore, aveva riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro che, nonostante avesse correttamente individuato il rischio e previsto la delimitazione dell'area di scavo ai sensi dell'art. 118, comma 3, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81, aveva omesso di garantire la presenza di una persona che vigilasse l'area, considerato che l'operaio deceduto era incaricato di eseguire alcune misurazioni nella zona dello scavo e che l'addetto all'escavatore aveva la visuale frontale occlusa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 118 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)