Sez. 5, Sentenza n. 859 del 23/10/1978 Ud. (dep. 25/01/1979) Rv. 140897 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - LEGALE DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE - CONCORSO NEL DELITTO DI BANCAROTTA - PRESUPPOSTI.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - BANCAROTTA PER DISTRAZIONE - LEGALE DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE - CONCORSO NEL DELITTO DI BANCAROTTA - PRESUPPOSTI.*
Il legale che indica al cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori viola l'Obbligo della correttezza professionale, non anche la norma penale che punisce i fatti di distrazione commessi dall'imprenditore commerciale. Concorre con quest'ultimo nel delitto di bancarotta fraudolenta se, oltre a consigliare il cliente sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, lo assiste nella stipulazione dei relativi negozi simulati e si adopera per indurre i creditori ad accettare un concordato stragiudiziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)