Sez. 5, Sentenza n. 1341 del 22/10/1986 Ud. (dep. 06/02/1987) Rv. 175013 - 01
REATI - FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - LEGALE DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE - CONCORSO PER REATI DI BANCAROTTA - POSSIBILITÀ - ESTREMI.*
REATI - FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - LEGALE DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE - CONCORSO PER REATI DI BANCAROTTA - POSSIBILITÀ - ESTREMI.*
L'estraneo può concorrere nei reati di bancarotta anche quando sia una persona che esercita la professione di avvocato, con la sola precisazione che, in questo caso, non deve essere confusa l'assistenza tecnica, che rimane sempre doverosa e garantita dallo ordinamento, col concorso nel reato - infatti, mentre è consentita e non è illecita l'opera di consulenza e di intervento svolta da un avvocato a favore di un imprenditore o di una società in dissesto, deve invece ritenersi illecito e penalmente rilevante il fatto del legale che, essendo consapevole dei loro propositi, dia ad altri consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o che, comunque col proprio aiuto e con le proprie preventive assicurazioni, favorisca o rafforzi l'altrui progetto delittuoso. (V mass n 140897).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)