Sez. 3, Sentenza n. 3555 del 28/10/1969 (Rv. 343742 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IMPROPONIBILITA - GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE PER INESISTENZA DELLA COLPA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA INCIDENTE STRADALE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IMPROPONIBILITA - GIUDICATO PENALE DI ASSOLUZIONE PER INESISTENZA DELLA COLPA - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA INCIDENTE STRADALE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
L'Azione di risarcimento del danno da circolazione stradale (art 2054 cod civ) deve ritenersi preclusa dal giudicato penale di proscioglimento solo se l'accertamento negativo investa la sussistenza materiale del fatto o il nesso eziologico tra il comportamento dell'imputato e l'evento dannoso, non anche quando esso abbia per oggetto lo elemento soggettivo del reato, poiche in quest'ultimo caso rimane da compiere in Sede civile l'indagine se il conducente del veicolo, oltre ad essere esente da colpa, abbia altresi posto in essere un comportamento attivo allo scopo di evitare il sinistro. (V 47-69, massima n 337874 3935-68, massima n 337472 2021-68, massima n 334068 485-67, massima n 326430).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)