Sez. 3, Sentenza n. 485 del 02/03/1967 (Rv. 326430 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE DI DANNO - CONDIZIONI - DIVERSITA D'IPOTESI.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE DI DANNO - CONDIZIONI - DIVERSITA D'IPOTESI.*
La formula assolutoria - perche il fatto non costituisce reato-, benche non compresa tra quelle indicate nell'art. 25 cod.proc.pen., e anch'essa preclusiva dell'Azione civile con effetti tuttavia diversi a seconda del motivo che ha determinato il proscioglimento. Sono, in fatti, improponibili sia l'Azione civile ordinaria (art. 2043 cod. civ.), che quella fondata sulla responsabilita presunta di cui all'art 2054 cod.civ., se il giudice penale ha escluso ogni nesso eziologico tra il comportamento dell'imputato e l'evento dannoso, mentre, ove l'accertamento negativo incida solo sull'elemento soggettivo del reato, l'Esercizio della speciale Azione riparatoria di cui al cit. Art. 2054 resta pur sempre consentita. E cio perche, sul piano del diritto sostanziale, la responsabilita civile del conducente di un veicolo senza guida di rotaie e condizionato alla sussistenza dell'evento dannoso e del rapporto di causalita con l'Azione o l'omissione dello stesso, mentre l'elemento soggettivo della colpa, escluso in Sede penale, e irrilevante agli effetti civili, essendo presunto ex lege fino a prova contraria.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)