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Sez. U, Sentenza n. 3000 del 23/06/1989 (Rv. 463183 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - I.N.A.I.L. - DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI PORTINERIA DI DETTO ENTE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLE CONTROVERSIE AD ESSO RELATIVE - DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO EMESSO CON D.P.R. N. 411 DEL 1976 - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463183-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - I.N.A.I.L. - DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI PORTINERIA DI DETTO ENTE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLE CONTROVERSIE AD ESSO RELATIVE - DISPOSIZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO EMESSO CON D.P.R. N. 411 DEL 1976 - IRRILEVANZA.*

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'i.N.A.I.L. addetti al servizio di portineria dei suoi stabili, ancorché assoggettato alla disciplina privatistica dei contratti collettivi, integra un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione della qualità di ente pubblico non economico propria del datore di lavoro, nonché dell'inserimento di quel personale nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'istituto medesimo, il quale provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, senza ricorrere ad autonome strutture di tipo imprenditoriale, in contrario non potendo rilevare la disposizione dell'art. 51 del regolamento emesso con d.P.R. 26 maggio 1976 n. 411, la quale va interpretata nel senso che essa esclude l'applicabilità della disciplina sostanziale dello stesso decreto a quei rapporti già regolati da contratti collettivi di diritto comune, per la loro natura obiettivamente privata, e tali da non poter essere ricondotti, non alla generale nozione di pubblico impiego, bensì agli specifici rapporti di impiego pubblico di cui alla legge n. 70 del 20 marzo 1975. (Conf 7210/86, mass n 449284 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 CORTE COST., DPR 26/05/1976 num. 411 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)