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Sez. U, Sentenza n. 7210 del 05/12/1986 (Rv. 449284 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - I.N.A.I.L. - DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI PORTINERIA DI DETTO ENTE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLE CONTROVERSIE AD ESSO RELATIVE.*
Stato
decisa il 1986-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449284-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO D'IMPIEGO CON UN ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - I.N.A.I.L. - DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI PORTINERIA DI DETTO ENTE - RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO DELLE CONTROVERSIE AD ESSO RELATIVE.*

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Inail addetti al servizio di portineria dei suoi stabili, ancorché assoggettato alla disciplina privatistica dei contratti collettivi, integra un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in considerazione della qualità del datore di lavoro di ente pubblico non economico, nonché dell'inserimento di quel personale nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'istituto medesimo, il quale provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, senza ricorre ad autonome strutture di tipo imprenditoriale. (V 2467/82, mass n 420327).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 28/09/1933 num. 1280 art. 21, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)