Sez. L - , Sentenza n. 25379 del 25/10/2017 (Rv. 645892 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Art. 55 bis, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 “ratione temporis” vigente - Impedimento del lavoratore - Proroga del termine - Individuazione - Criteri.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55 bis, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, si interpreta nel senso che, nell'ipotesi di differimento superiore a dieci giorni motivato da impedimento del lavoratore, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente alla durata del differimento e non già a quella dell'impedimento, senza che tale interpretazione esponga il lavorare al mero arbitrio datoriale, in virtù del dovere della P.A. di attenersi ai principi di buona fede e correttezza nell'esplicazione di atti connotati da discrezionalità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)