Sez. L, Sentenza n. 17245 del 22/08/2016 (Rv. 640922 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Termine minimo per la convocazione a difesa ex art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Inosservanza - Prova della lesione del diritto di difesa - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede un termine, di carattere meramente endoprocedimentale, per la convocazione a difesa dell'incolpato, di dieci o, nel caso di provvedimenti più gravi, venti giorni, sicché la contrazione di esso può dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente sanzione, solo ove sia dimostrato, dall'interessato, un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)