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Sez. U, Sentenza n. 5399 del 06/10/1988 (Rv. 460030 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO - UTILIZZAZIONE DI LOCALI, FACENTI PARTE DEL COMPLESSO IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DI DETTO SERVIZIO, DA PARTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIVERSA DALLA CONCEDENTE - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DI UN CORRISPETTIVO AVANZATA DAL CONCESSIONARIO - OGGETTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460030-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO - UTILIZZAZIONE DI LOCALI, FACENTI PARTE DEL COMPLESSO IMPIEGATO NELL'ESERCIZIO DI DETTO SERVIZIO, DA PARTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIVERSA DALLA CONCEDENTE - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DI UN CORRISPETTIVO AVANZATA DAL CONCESSIONARIO - OGGETTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

La domanda del concessionario di un pubblico servizio (nella specie, gestione di un aeroporto) per il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzazione di locali, facenti parte del complesso impiegato nell'Esercizio del detto servizio, da parte di un'amministrazione pubblica diversa dalla concedente appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il generale criterio discretivo fra giurisdizione dei diritti e giurisdizione degli interessi legittimi, e non in virtù del secondo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (che, in deroga alla generale devoluzione al giudice amministrativo della materia delle concessioni, attribuisce al giudice ordinario le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi), trattandosi di pretesa fondata su un rapporto diverso sia soggettivamente che oggettivamente, da quello di concessione senza che, sotto tale profilo, abbia rilievo la circostanza che l'amministrazione convenuta abbia negato la sussistenza del proprio Obbligo in base ad una particolare clausola della convenzione (fra concedente e concessionario) attuativa della concessione. (V 3477/88, mass n 458824).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)