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Sez. 2 - , Ordinanza n. 16222 del 08/06/2023 (Rv. 668043 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE | Opere extracontrattuali - Prova - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Prova testimoniale - Ammissibilità - Fondamento. PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668043-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE

Quando, nel corso o al termine dell'esecuzione del contratto d'appalto, l'appaltatore realizzi lavori extracontrattuali, non opera la limitazione probatoria di cui all'art. 2723 c.c., poiché tale pattuizione non costituisce un patto aggiunto all'originario contratto di appalto, ma ha valenza di nuovo e autonomo negozio, che non necessita di forma scritta "ad substatiam", avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all'originaria opera, che non ne costituiscono un completamento o uno sviluppo, ma integrano un'opera a se stante ovvero comportano radicali modifiche.

Cod. Civ. art. 2723, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)