Sez. 2, Sentenza n. 9767 del 12/05/2016 (Rv. 640200 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE | Varianti in corso d'opera e opere extracontrattuali - Differenze - Conseguenze.
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - VARIAZIONI - IN GENERE
In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria pur ad essa connessi ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitiva oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle (nella specie, previo ordine scritto applicandosi, contrattualmente, l'art. 13 del capitolato generale delle opere pubbliche), mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)