Sez. 1, Sentenza n. 4210 del 06/04/1992 (Rv. 476627 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Valore dell'oggetto | Pagamento eccedente il valore di lire cinquemila - Prova testimoniale - Mancata ammissione - Contestazione della parte - Circostanze pretermesse dal giudice, determinanti per l'ammissibilità del mezzo istruttorio - Onere di specificazione - Sussistenza.
Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Valore dell'oggetto
In caso di mancata ammissione della prova testimoniale di un pagamento eccedente il valore di lire cinquemila, ai sensi dell'art. 2721 cod. civ., richiamato dal successivo art. 2726, la parte che lamenta il mancato uso da parte del giudice del merito del potere discrezionale di derogare a tale limite, tenuto conto degli elementi specificati nel secondo comma del citato art. 2721 (qualità delle parti, natura del contratto ed ogni altra circostanza), ha l'onere di indicare le circostanze, pretermesse dal giudice, che reputa, invece, determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2726
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)