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Sez. 2, Sentenza n. 11695 del 18/10/1999 (Rv. 530683 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO | Potere di deroga concesso al giudice dall'art. 2721 cod. civ. - Mancato esercizio - Impugnazione - Onere del ricorrente - Indicazione specifica delle circostanze pretermesse dal giudice - Necessità.
Stato
decisa il 1999-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530683-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO

Il ricorrente il quale lamenta il mancato uso da parte del giudice di merito del potere discrezionale di derogare al limite di valore di cui all'art. 2721 cod. civ. ha l'onere di indicare le circostanze pretermesse dal giudice, che reputa determinanti ai fini dell'ammissibilità del mezzo istruttorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)