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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 344 del 1983

Decisione
decisa il 1983-12-14, depositata il 1983-12-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:344
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14683

  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • Corresponsione al marito superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla moglie
  • Requisiti
  • Riduzione dell'attitudine del marito al lavoro a meno di un terzo
  • Ordinanza di rinvio
  • Carenza di motivazione sulla rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 85, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), nella parte in cui subordina la corresponsione al marito superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla moglie alla condizione che l'attitudine al lavoro del marito stesso sia permanentemente inferiore a meno di un terzo, in quanto l'ordinanza di rinvio, non contiene elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta ed è priva di motivazione sulla rilevanza. - S. n. 127/1983, O. nn. 130, 140, 257, 258 e 259/1983.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 85, comma terzo del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1981 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tremendi Francesco e l'INAIL iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 1981; visto l'atto di costituzione dell'INAIL; udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Considerato che il Pretore di Milano, con ordinanza 14 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, terzo comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, nella parte in cui subordina la corresponsione al marito superstite della rendita dovuta per infortunio mortale occorso alla moglie alla condizione che l'attitudine al lavoro del marito stesso sia permanentemente inferiore a meno di un terzo;
punto 2
Rilevato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito;
punto 3
Ritenuto, pertanto, che è stata elusa la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione; che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 130, 140, 257,258 e 259 del 1983), la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, terzo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali) proposta in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione dal Pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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