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Sez. 2, Sentenza n. 441 del 03/03/1961 (Rv. 880969 - 01)

APPELLO - DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE - NECESSITÀ - FORMA. SERVITÙ - DISTANZE LEGALI PER FOSSI E AFFINI - DEROGABILITÀ - CONTENUTO PASSIVO DI SERVITÙ - AMMISSIBILITÀ. SERVITÙ - INNOVAZIONE SUL FONDO SERVENTE - OSTACOLO ALL'ESERCIZIO - ESTREMI - DANNO POTENZIALE. DISTANZE LEGALI - DISTANZA PER TUBI - ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DI LEGGE- IRRILEVANZA DELLA POSIZIONE.
Stato
decisa il 1961-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/880969-01

APPELLO - DOMANDE ED ECCEZIONI RESPINTE IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE - NECESSITÀ - FORMA. SERVITÙ - DISTANZE LEGALI PER FOSSI E AFFINI - DEROGABILITÀ - CONTENUTO PASSIVO DI SERVITÙ - AMMISSIBILITÀ. SERVITÙ - INNOVAZIONE SUL FONDO SERVENTE - OSTACOLO ALL'ESERCIZIO - ESTREMI - DANNO POTENZIALE. DISTANZE LEGALI - DISTANZA PER TUBI - ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DI LEGGE- IRRILEVANZA DELLA POSIZIONE.

A norma dell'art.346 cod.proc.civ., che ha soppresso il principio dell'effetto devolutivo automatico dell'appello, vigente sotto il codice di procedura civile abrogato, ed ha limitato i poteri del giudice di secondo grado alle questioni sottoposte dalle parti al suo riesame, la proposizione dell'appello, principale o incidentale, non è sufficiente da sola a richiamare in discussione tutte le domande o eccezioni prospettate in primo grado che o siano state respinte o risultino assorbite nella relativa decisione, ma è necessario, invece, riproporre espressamente tali domande o eccezioni non accolte. A tale fine, pur non essendo indispensabile l'uso di formule specifiche, non è peraltro sufficiente un vago richiamo alle deduzioni e conclusioni di primo grado, ma occorre che dal complesso delle ragioni svolte in Sede di appello affiori in modo non equivoco l'intenzione di sottoporre alla cognizione del giudice di secondo grado anche le dette domande o eccezioni. In Mancanza di tale riproposizione espressa, le domande o eccezioni si reputano rinunciate (presunzione iuris et de iure) ed il giudice non può riprenderle in esame di ufficio. L'Onere a carico di un fondo tale da integrare il contenuto di una servitù passiva può essere costituito anche dalla deroga ad una distanza minima legale, quando la norma, che disponga tale distanza, non abbia carattere cogente, ma dispositivo. Hanno natura dispositiva e non cogente, essendo dettate esclusivamente nell'interesse privato e non a tutela di un interesse pubblico, le norme relative alle distanze per pozzi, cisterne, tubi, canali e fossi. Le innovazioni fatte dal proprietario del fondo dominante nel proprio fondo, anche se lecite iure domini, diventano illecite iure servitutis, allorché aggravano la posizione del fondo servente. Per aversi aggravamento della condizione del fondo servente, è necessario che esso rappresenti la risultante di un danno effettivo, anche se solo allo stato potenziale e non ancora materialmente verificatosi. La disposizione, contenuta nel secondo comma dell'art.889 cod.civ., ha carattere esemplificativo e non tassativo. Essa riguarda qualunque opera o manufatto, destinati o destinabili al passaggio di sostanze liquide, fluide o gassose, che siano perciò potenzialmente nocivi al vicino o per il pericolo di infiltrazioni o per altro motivo. È irrilevante la posizione (parallela, perpendicolare, convergente ecc.) che il tubo o l'opera possano assumere rispetto alla linea di confine col fondo vicino. È necessario che il manufatto si trovi in ogni suo punto a distanza non inferiore ad un metro dalla linea di confine: se qualche tratto si trovi a distanza inferiore, solo quel tratto, e non l'intera opera, è contra legem.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 889

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)