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Sez. 2, Sentenza n. 12738 del 26/09/2000 (Rv. 540499 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI | Tubo in cui corre sostanza liquida o gassosa - Obbligo di osservare la distanza di un metro dalla proprietà altrui, comunque sia installato - Sussistenza - Confine con la pubblica via - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540499-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI

L' obbligo di rispettare la distanza di un metro dalla proprietà altrui per colui che vuole mantenere un tubo, in cui corre una sostanza liquida o gassosa, installato sia in terra, sia sottoterra, sia su una parete perimetrale di un edificio, sussiste anche se il confine non è con un altro fondo privato, ma con una pubblica via.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 822

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)