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Sez. U, Sentenza n. 18480 del 09/08/2010 (Rv. 614385 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | "Reddito di cittadinanza" previsto dagli artt. 2 e 3 della legge Regione Campania n. 2 del 2004 - Attribuzione agli aventi diritto secondo le risorse finanziare disponibili - Conseguenze - Provvedimento dell'amministrazione che disponga l'attribuzione soltanto ad alcuni degli aventi diritto la misura massima della prestazione, in ragione del minor reddito, con esclusione degli altri - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614385-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Il diritto alla corresponsione del "reddito di cittadinanza", previsto dagli artt. 2 e 3 della legge Regione Campania n. 2 del 2004, che ne ha stabilito l'erogazione nella misura massima in 350 euro mensili per nucleo familiare, spetta a tutti coloro, residenti da almeno sessanta mesi nella regione, che presentino i requisiti richiesti dalla norma, ossia il non superamento del limite di reddito fra i quali devono essere suddivise le risorse disponibili. Ne consegue la non legittimità del provvedimento dell'Amministrazione che preveda la destinazione di tali risorse mediante l'attribuzione dell'intero importo - nel tetto massimo di 350 euro - ad alcuni soltanto degli aventi diritto, secondo il minor reddito, con esclusione degli altri, sulla base di una distinzione tra "domande ammesse e finanziate" e "domande ammesse e non finanziate" non contenute nella legge.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 19/02/2004 num. 2 art. 2, Legge Reg. Campania 19/02/2004 num. 2 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)