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Sez. 1, Sentenza n. 9993 del 16/05/2016 (Rv. 639743 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Prescrizione - Indicazione di un diverso termine di decorrenza - Eccezione in senso lato - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639743-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell'art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, la cui rilevazione può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto, mentre se sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, la sua proposizione è ammissibile nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra questione nuova inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)