Sez. 3, Ordinanza n. 4238 del 21/02/2011 (Rv. 617106 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
La deduzione relativa all'applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al terzo comma invece che al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ.) integra una controeccezione in senso lato la cui rilevazione non è riservata al monopolio della parte ma può avvenire anche d'ufficio, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al "thema decidendum" previsti nell'art. 183 cod. proc. civ., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto. Laddove, invece, essa sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario a cognizione piena, è ammissibile la sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con il solo limite della non necessità di accertamenti di fatto, in cassazione, dove non integra questione nuova inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 com. 2, Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)