Sez. 5 - , Ordinanza n. 23240 del 18/09/2019 (Rv. 655139 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Collegamento funzionale tra i messaggi pubblicitari - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema di imposta sulla pubblicità, il collegamento funzionale tra i messaggi, ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura ridotta a norma dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, non postula necessariamente la contiguità fisica dei mezzi pubblicitari e deve essere valutata anche in considerazione dell'allocazione degli stessi. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la sussistenza di tale collegamento funzionale nel caso di cartelli mobili bifacciali, riguardanti un determinato soggetto o ditta, posti, fronte-retro, sui carrelli per la spesa collocati all'interno o all'esterno di uno stesso supermercato o centro commerciale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 7 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)