diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 24289 del 03/11/2020 (Rv. 659489 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Iva – Operazione non imponibile – Imposta erroneamente corrisposta – Detraibilità – Esclusione – Modifica di cui alla l. n. 205 del 2017 – Irrilevanza – Fondamento - Limiti di applicazione di questa disposizione.
Stato
decisa il 2020-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659489-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile non puo` essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 935, della I. n. 205 del 2017 all'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997. Invero, indipendentemente dalla sua efficacia retroattiva prevista dall'art. 6, comma 3 bis, del d.l. n. 34 del 2019, la menzionata disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 6 com. 3, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 935 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)