Sez. 5 - , Sentenza n. 24001 del 03/10/2018 (Rv. 651059 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Aliquota superiore a quella dovuta - Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 - Irretroattività - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
L'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 935, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che, nell'ipotesi di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa, essendo priva di ogni riferimento al precedente regime ed all'esigenza di una chiarificazione del meccanismo di detrazione dell'IVA contemplato dallo stesso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 935 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)