Sez. 2, Sentenza n. 875 del 20/03/1969 (Rv. 339240 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TERMINE - INSORGENZA SUCCESSIVA DELL'INTERESSE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TERMINE - INSORGENZA SUCCESSIVA DELL'INTERESSE - IRRILEVANZA.*
La facolta concessa dall'art. 106 cod. proc. civ. di chiamare in causa un terzo, cui ritenga comune la controversia o da cui pretenda essere garantito, e limitata nel senso che chi intendeva valersene deve citare il terzo nella prima udienza (art.269), o quanto meno, sempre al piu tardi nella prima udienza chiedere al giudice un termine per la chiamata del terzo. A tale principio non puo derogarsi neppure quando l'interesse alla chiamata del terzo sia sorto dopo la prima udienza o per effetto della difesa avversaria. (V. 2195-68, mass. 334390 2664-67, mass. N. 330081).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)