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Sez. 3, Sentenza n. 2664 del 27/10/1967 (Rv. 330081 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330081-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO COATTO SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - PRIMA UDIENZA - NOZIONE.*

La facolta di chiamare in causa un terzo, al quale si ritenga comune la lite, e dettata non soltanto nell'interesse delle parti ma anche, e principalmente, per garantire la regolare Costituzione del rapporto processuale, il che postula la rigorosa osservanza dell'art.269 cod. proc.civ. ed il conseguente Onere di citare il terzo alla prima udienza o, quanto meno, di chiedere al giudice, in quella udienza, l'assegnazione di un termine per la relativa chiamata. Per prima udienza deve intendersi non gia quella di comparizione delle parti, ma quella di effettiva trattazione della causa, oltre la quale l'Esercizio della detta facolta e precluso, anche se l'interesse alla chiamata del terzo sia sorto successivamente, per effetto della difesa avversaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)