Sez. 5, Sentenza n. 814 del 21/02/1996 Cc. (dep. 05/04/1996) Rv. 204287 - 01
Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere | Consegna a persona diversa - Familiare convivente - Relazione dell'ufficiale giudiziario - Prova del rapporto di convivenza - Vincolo familiare.
Notificazioni - All'imputato - Non detenuto - In genere
Qualora la notificazione venga eseguita, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., mediante consegna a persona diversa dall'imputato, e il consegnatario dell'atto non abbia dichiarato la inesistenza del rapporto di convivenza asserito nella relazione dell'ufficiale giudiziario, l'interessato che deduce la nullità della notifica, negando tale rapporto, deve provare, in modo rigoroso, la diversa realtà da lui prospettata: rigore che si accresce vieppiù se tra il prenditore dell'atto e colui al quale esso è diretto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere "a fortiori" l'esistenza di quel rapporto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)