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Sez. 6, Sentenza n. 10566 del 12/05/1998 Ud. (dep. 07/10/1998) Rv. 211794 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE | Persona che riceve l'atto nell'abitazione dell'imputato - Presunzione di convivenza sino a prova contraria da parte del destinatario dell'atto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211794-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE

Lo stato di convivenza della persona che riceve l'atto notificato si presume fino a prova contraria, perché l'indicazione fornita dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione deriva, quanto alla rilevanza del predetto stato, dall'apparenza della situazione e non da uno specifico accertamento. La prova contraria deve essere data dalla persona che allega la mancanza di convivenza (Nella specie, dalla relazione di notificazione del decreto di citazione risultava che questo era stato notificato nella residenza dell'imputato a mani della convivente capace: la Corte ha anche precisato che, a prescindere dal tipo di relazione corrente con la persona che aveva ricevuto l'atto, per la regolarità della citazione doveva ritenersi sufficiente anche la temporanea convivenza della stessa nell'abitazione del ricorrente, della quale convivenza, peraltro, non era stata neppure prospettata, in luogo della necessaria prova contraria, l'esclusione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)