Sez. 3, Sentenza n. 10621 del 26/10/1993 (Rv. 484073 - 01)
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Avarie e perdite - In genere | Contratto di trasporto di merci regolato dalla convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 - Perdita o mancato avviso della merce - Diritti nascenti dal contratto- Azioni relative - Legittimazione del destinatario della merce - Sussistenza.
Trasporti - Contratto di trasporto (diritto civile) - Di cose - Avarie e perdite - In genere
Nel trasporto di merci regolato (per volontà delle parti) dalle disposizioni previste dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada), alla quale l'Italia ha aderito con legge 6 dicembre 1960 n. 1621, legittimato ad esercitare, nei confronti del vettore, i diritti nascenti dal contratto di trasporto, nel caso di perdita o di mancato arrivo della merce, è solo il destinatario, che l'art. 13 della predetta convenzione appunto "autorizza" in tal senso, e non anche il mittente, non essendo giuridicamente concepibile che la legittimazione possa essere attribuita contemporaneamente a due soggetti aventi diversa posizione giuridica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1689, Legge 06/12/1960 num. 1621, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)