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Sez. 3, Sentenza n. 9369 del 24/09/1997 (Rv. 508186 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI | Diritti derivanti dal contratto - Spettanza al destinatario - Conseguenze - Ritardata consegna della merce - Sconto accordato al destinatario - Danno subito dal mittente - Azione di risarcimento nei confronti del vettore - Legittimazione attiva del mittente - Esclusione - Fattispecie in tema di vendita internazionale.
Stato
decisa il 1997-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508186-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - DIRITTI

I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi - spettano esclusivamente al destinatario e non al mittente con le conseguenza che quest'ultimo non è legittimato ad agire nei confronti del vettore per il risarcimento del danno indirettamente subito in conseguenza dello sconto accordato al destinatario a causa della ritardata consegna della merce. L'anzidetto principio opera "a fortiori" in tema di vendita con spedizione, nella quale, anche in ipotesi di vendita internazionale, il mittente - venditore si libera dall'obbligo della consegna nel momento stesso dell'affidamento della merce al vettore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)