Sez. L, Sentenza n. 8676 del 13/04/2006 (Rv. 589252 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo della pensione di anzianità con il reddito da lavoro autonomo - Disciplina transitoria prevista dall'art. 11, comma ottavo, legge n. 537 del 1993 - Requisiti minimi contributivi alla data del 31 dicembre 1994 - Prepensionamenti ex art.8 legge n. 451 del 1994 di conversione del d.l. n.299 del 1994 - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
Le pensioni anticipate sono equiparate - quanto alla disciplina del cumulo con i redditi da lavoro autonomo - alle pensioni di anzianità, per le quali vigeva la regola del cumulo solo nella misura del cinquanta per cento (art.10, comma 6, d.lgs. n.503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 9 della legge n. 537 del 1993); nell'ambito di applicazione della disposizione transitoria - che prevedeva il diritto al cumulo integrale esclusivamente per coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1994 erano titolari di pensione, ovvero, alla medesima data, avevano i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia (art.10, comma 8 del d.lgs. n. 503 del 1993) - rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato di cui all'art.8 della legge n.451 del 1994, di conversione del d.l. n.299 del 1994, il cui rapporto è estinto per legge al 31 dicembre 1994, giacchè, attraverso la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge - hanno acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 31 dicembre 1994, e la pensione decorre normalmente, secondo la regola generale, dal primo giorno del mese successivo, ossia dal primo gennaio 1995.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 19/07/1994 num. 451 art. 8, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)