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Sez. U, Sentenza n. 20335 del 21/10/2005 (Rv. 583971 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Cumulo delle pensioni di vecchiaia e anzianità con il reddito da lavoro autonomo - Disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma ottavo, d.lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità ai titolari di pensione e soggetti con maturazione dei requisiti minimi contributivi alla data del 31 dicembre 1994 - Prepensionamenti Efim ex d.l. n. 516 del 1994 convertito in legge n.598 del 1994 - Applicabilità - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583971-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

Le pensioni anticipate sono equiparate - quanto alla disciplina del cumulo con i redditi da lavoro autonomo - alle pensioni di anzianità, per le quali vigeva la regola del cumulo solo nella misura del cinquanta per cento (art.10, comma 6 d.lgs. n.503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 9 della legge n.537 del 1993); nella disposizione transitoria - che prevedeva il diritto al cumulo integrale esclusivamente a coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1994 erano titolari di pensione, ovvero, alla medesima data, avevano i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia (art.10, comma 8 del d.lgs. n.503 del 1993)- rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato di cui alla legge Efim (legge n.598 del 1994, di conversione del d.l.n.516 del 1994) il cui rapporto è estinto per legge al 31 dicembre 1994, giacchè, attraverso la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge - hanno acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 1 dicembre 1994. Né l'interpretazione adottata presenta dubbi di legittimità costituzionale, attesa la peculiarità della disciplina transitoria che ricollegando l'esistenza del diritto ad un mero dato temporale non lede il principio di uguaglianza, ponendosi come mero fatto collegato al fluire del tempo (v. Corte Cost. nn.374 del 2002, 311 del 1995 e 6 del 1994).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 29/08/1994 num. 516, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 27/10/1994 num. 598

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)