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Sez. L - , Ordinanza n. 16080 del 07/06/2023 (Rv. 667840 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Indennità di mobilità ordinaria - Soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti attività di cui al d.P.R. n. 602 del 1970 - Spettanza per il periodo successivo all’entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667840-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

L'indennità di mobilità ordinaria non spetta ai soci lavoratori di società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, nemmeno per il periodo successivo all'entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, atteso che tale normativa si è limitata ad intervenire sulla CIGS senza menzionare espressamente a vantaggio delle cooperative l'indennità di mobilità, peraltro destinata ad essere assorbita, a partire dal 2017, dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) quale esclusiva forma di tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria.

DPR 30/04/1970 num. 602 art. 1 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 24, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 12 com. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 16 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)