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Sez. 1, Sentenza n. 1982 del 13/10/1970 (Rv. 348041 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IN GENERE - IMPRENDITORE INDIVIDUALE FALLITO - SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE DI SOCIETA DI FATTO O SOCI OCCULTI - NUOVA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO PRECEDENTEMENTE FALLITO - INSUSSISTENZA - ESTENSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348041-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IN GENERE - IMPRENDITORE INDIVIDUALE FALLITO - SUCCESSIVA INDIVIDUAZIONE DI SOCIETA DI FATTO O SOCI OCCULTI - NUOVA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO PRECEDENTEMENTE FALLITO - INSUSSISTENZA - ESTENSIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE - SUSSISTENZA.*

Dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, se risulti che questo era socio di una societa di fatto occulta o con soci occulti, d'ufficio o su istanza del curatore puo essere dichiarato il fallimento della societa e dei soci. Tale nuova dichiarazione non importa sostituzione di altro (od altri) soggetti all'imprenditore individuale gia dichiarato fallito, ma individuazione di ulteriori soggetti da assoggettare a procedura concorsuale.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)