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Sez. 1, Sentenza n. 2238 del 06/06/1975 (Rv. 376037 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETA DI FATTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI NUOVI SOCI SCOPERTI DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETA DI FATTO O DI UN IMPRENDITORE RITENUTO ERRONEAMENTE INDIVIDUALE - EFFICACIA - DECORRENZA - OPPOSIZIONE DEL SOCIO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376037-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETA E CONSORZI - SOCIETA CON SOCI A RESPONSABILITA ILLIMITATA - IN GENERE - SOCIETA DI FATTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI NUOVI SOCI SCOPERTI DOPO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNA SOCIETA DI FATTO O DI UN IMPRENDITORE RITENUTO ERRONEAMENTE INDIVIDUALE - EFFICACIA - DECORRENZA - OPPOSIZIONE DEL SOCIO - ESTENSIONE.*

La sentenza che dichiara il fallimento di nuovi soci scoperti, ex art 147 della legge fallimentare, dopo la dichiarazione di fallimento di una societa di fatto, ovvero di un imprenditore ritenuto originariamente ed inesattamente imprenditore individuale, costituisce sentenza dichiarativa autonoma, non gia meramente integrativa della prima, ed ha quindi efficacia dal momento in cui viene pronunciata per quanto riguarda la nuova dichiarazione di fallimento. Per conseguenza il fallito dichiarato tale in quanto socio, puo opporsi alla dichiarazione di fallimento per motivi suoi propri (inerenti, in particolare, alle ragioni che lo legano alla societa di fatto); ma non puo invece pretendere di rimettere in discussione gli accertamenti definitivi, irretrattabili, riguardanti la prima dichiarazione di fallimento la quale, secondo i principi speciali del sistema processuale fallimentare, fa stato erga omnes, e produce i suoi effetti nei confronti delle sfere giuridiche patrimoniali di tutti i soggetti implicati nella dichiarazione medesima. (V 2447/73, mass n 365854; 1982/70, mass n 348041).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)