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Sez. 5, Sentenza n. 11078 del 06/10/1992 Ud. (dep. 17/11/1992) Rv. 192548 - 01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Richiesta delle parti | Accordo sull'accoglimento del motivo concernente la misura della pena, con rinuncia agli altri motivi - Condanna dell'imputato al rimborso delle spese del giudizio di appello a favore della parte civile - Legittimità - Ragione: principio generale espresso dalla sentenza n. 443/90 Corte Cost..
Stato
decisa il 1992-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/192548-01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Casi - Richiesta delle parti

La sentenza n. 443/90 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 444, secondo comma, secondo periodo, per violazione dell'art. 24, primo comma Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice penale possa condannare l'imputato alle spese processuali in favore della parte civile, ove non ritenga di disporne in tutto o in parte la compensazione, pone un principio di carattere generale. Esso esplica, dunque, i suoi effetti anche nel caso in cui le parti abbiano concordato la misura della pena nel grado di appello, con rinuncia dell'appellante agli altri motivi, ai sensi dell'art. 599, quarto comma cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)