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Sez. 5, Sentenza n. 29472 del 07/05/2018 Ud. (dep. 27/06/2018) Rv. 273476 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso inammissibile per rinuncia all'impugnazione - Onere di comunicare alla parte civile la volontà di rinunciare - Mancata comunicazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273476-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

L'imputato che intende rinunciare all'impugnazione ha l'onere di comunicarlo tempestivamente alla parte civile, e, nel caso non provveda in tal senso, incorre nella condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)