Sez. U, Sentenza n. 6124 del 18/10/1986 (Rv. 448417 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DA PARTE DI ENTE DISTINTO DAL DATORE DI LAVORO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DEL DATORE DI LAVORO.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTICIPATO - EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DA PARTE DI ENTE DISTINTO DAL DATORE DI LAVORO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO - QUALITÀ DI LITISCONSORTE NECESSARIO DEL DATORE DI LAVORO.*
In tema di collocamento a riposo anticipato con i cosiddetti benefici combattentistici, la circostanza che il trattamento pensionistico venga materialmente erogato da un ente distinto dal datore di lavoro (nella specie, cassa di previdenza del personale della cassa di risparmio di Padova e rovigo), fermo restando l'Onere del relativo finanziamento a carico del datore di lavoro, non incide sul carattere unitario ed inscindibile del rapporto obbligatorio. Ne consegue che la domanda del dipendente, rivolta a conseguire il riconoscimento e la corresponsione del predetto trattamento, non può essere proposta nei soli confronti dell'indicato ente erogatore, essendo litisconsorte necessario il datore di lavoro. (V 986/77, mass n 384606).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)