Sez. L, Sentenza n. 986 del 10/03/1977 (Rv. 384606 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - BENEFICI PER GLI 'EX COMBATTENTÌ - ONERE FINANZIARIO DEL DATORE DI LAVORO - ONERE DI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI - APPELLO DEL DATORE DI LAVORO - PASSAGGIO IN GIUDICATO NEI CONFRONTI DEL FONDO DI PREVIDENZA - PRECLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - BENEFICI PER GLI 'EX COMBATTENTÌ - ONERE FINANZIARIO DEL DATORE DI LAVORO - ONERE DI ANTICIPAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI - APPELLO DEL DATORE DI LAVORO - PASSAGGIO IN GIUDICATO NEI CONFRONTI DEL FONDO DI PREVIDENZA - PRECLUSIONE.*
Qualora il trattamento pensionistico sia erogato da un ente distinto dal datore di lavoro (nella specie, fondo pensioni per il personale della banca nazionale del lavoro), l'Onere finanziario inerente alla applicazione, su quel trattamento, dei benefici per gli 'ex' combattenti, previsti dalle leggi 24 maggio 1970 n 336 e 9 ottobre 1971 n 824, grava sul datore di lavoro, mentre l'ente erogatore assume il dovere, accessorio e strumentale, di provvedere all'anticipazione e materiale corresponsione delle somme spettanti agli aventi diritto (art 6 della citata legge n 824 del 1971). Dall'indicata Mancanza di autonomia dell'obbligazione dell'ente erogatore, la quale presuppone la sussistenza di quella del datore di lavoro, consegue che la sentenza, la quale riconosca ad 'ex' dipendenti la spettanza dei benefici in questione, non puo passare in giudicato nei limitati confronti dell'ente erogatore, per effetto della proposizione di impugnazione solo da parte del datore di lavoro, in quanto tale impugnazione e sufficiente a rimettere in discussione l'intero rapporto, unitario ed inscindibile, e, quindi, anche l'Obbligo accessorio e strumentale di detto ente.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)