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Sez. 3, Ordinanza n. 10086 del 24/07/2001 (Rv. 548447 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Disciplina dei contratti del consumatore - Contratto stipulato dall'amministratore di un condominio con un professionista - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548447-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE

Al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469 - bis e seguenti cod. civ., atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Legge 06/02/1996 num. 25 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)