Sez. 4, Sentenza n. 8997 del 15/01/2003 Cc. (dep. 25/02/2003) Rv. 223925 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Motivazione dell'ordinanza di riesame - Riferimento ad affermazioni contenute nella richiesta del P.M. non corredate degli atti idonei a sostenerla - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie: indagini della G.di F.contenenti gli accertamenti su cui era fondata la richiesta del P.M., non allegate agli atti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di misure cautelari reali, è illegittima la motivazione dell'ordinanza con cui il Tribunale del riesame rigetti il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo (art.321 cod. proc. pen.) richiamandosi alle affermazioni contenute nella richiesta del P.M., non corredate dagli atti su cui essa si fonda, in quanto ogni provvedimento del giudice deve fondarsi sugli elementi forniti a supporto delle richieste delle parti, al fine di consentire ad esse di interloquire sulla correttezza, rilevanza e idoneità degli accertamenti a fondare il provvedimento. (Nella specie non erano state allegate agli atti, né in sede di applicazione della misura cautelare reale né in sede di riesame, le indagini della Guardia di Finanza sulla base delle quali era stata accertata la disponibilità del ricorrente, in ordine ad alcune autovetture, ritenuta incompatibile con i redditi di lecita provenienza goduti dallo stesso ricorrente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)