Sez. 6, Sentenza n. 1022 del 17/03/1995 Cc. (dep. 07/06/1995) Rv. 201942 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere
La motivazione richiesta dall'art. 321 cod. proc. pen. (sequestro preventivo) è diretta a consentire all'interessato ed al giudice degli eventuali successivi gradi di giurisdizione la conoscenza delle ragioni del provvedimento, per verificarne correttezza e legittimità. Ne consegue che quando nell'ambito del medesimo procedimento vengono emanati più provvedimenti, è legittima la motivazione "per relationem" al provvedimento precedente, giacché lo scopo della forma prevista è raggiunto in quanto la motivazione richiamata è conosciuta o conoscibile dall'interessato, per modo che egli è in grado di controllarne congruenza, logicità e legittimità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)