Sez. 1, Sentenza n. 7469 del 17/06/1992 (Rv. 477800 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni | Sentenza - Appello - Atto introduttivo - Forma - Proposizione con citazione - Appello - Tempestività - Condizione.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni
In tema di divorzio, la "decisione dell'appello in camera di consiglio", prevista dall'art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, va intesa come scelta del rito camerale per l'intero "iter" del procedimento di secondo grado, incluso, pertanto, l'atto introduttivo, che deve avere la forma del ricorso, da depositarsi nella cancelleria del giudice "ad quem" entro i termini prescritti per l'impugnazione (quelli degli artt. 325-327 cod. proc. civ., da applicarsi, in difetto di diversa previsione, perché trattasi d'impugnazione di sentenza). Ne consegue che, in caso d'appello proposto, anziché con ricorso, con citazione notificata alla controparte e poi depositata in cancelleria in sede di costituzione in giudizio, il rapporto processuale può ritenersi tempestivamente instaurato solo se tale deposito sia intervenuto in pendenza del termine d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)