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Sez. 1, Sentenza n. 10950 del 20/12/1994 (Rv. 489308 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE | Sentenza di separazione personale - Impugnazione - Disciplina ex art. 8 legge n. 74 del 1987 - Portata - Appello - Proposizione - Modalità - Proposizione dell'appello con citazione - Nullità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489308-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE

In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale dei coniugi, l'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, applicabile ai giudizi di separazione per effetto del richiamo contenuto nell'art. 23 di quest'ultima legge, secondo il quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. Ne consegue che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine stabilito dagli articoli 325 e 327 cod. proc. civ.; tuttavia ove l'appello sia proposto con citazione, è da escludere la nullità dell'atto di impugnazione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, sempre che il deposito della citazione nella cancelleria avvenga entro i termini perentori fissati dalla legge, non essendo sufficiente che in detti termini sia stata effettuata la notificazione all'appellato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)