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Sez. 2, Sentenza n. 2122 del 09/06/1976 (Rv. 380934 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - IN GENERE - TITOLO COSTITUTIVO DELLA SERVITU - CAUSA TIPICA - UTILITA - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE OBIETTIVA ED ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITA - PESO OBIETTIVAMENTE INDIFFERENTE PER IL DETTO FONDO - DIFETTO DELLA CAUSA TIPICA.*
Stato
decisa il 1976-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380934-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - IN GENERE - TITOLO COSTITUTIVO DELLA SERVITU - CAUSA TIPICA - UTILITA - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE OBIETTIVA ED ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITA - PESO OBIETTIVAMENTE INDIFFERENTE PER IL DETTO FONDO - DIFETTO DELLA CAUSA TIPICA.*

Affinche il titolo costitutivo della servitu abbia la sua causa tipica, l'imposizione del peso a carico del fondo servente deve realizzare una utilitas - anche se consistente soltanto in una amenita o comodita - riconducibile realmente alla situazione obiettiva ed alla destinazione del fondo dominante. Detta causa difetta quando il peso a carico del fondo servente sia obiettivamente indifferente per il fondo dominante. (V 2548/67, mass n 329892).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)