Sez. 2, Sentenza n. 2122 del 09/06/1976 (Rv. 380934 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - IN GENERE - TITOLO COSTITUTIVO DELLA SERVITU - CAUSA TIPICA - UTILITA - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE OBIETTIVA ED ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITA - PESO OBIETTIVAMENTE INDIFFERENTE PER IL DETTO FONDO - DIFETTO DELLA CAUSA TIPICA.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - REQUISITI - UTILITA - IN GENERE - TITOLO COSTITUTIVO DELLA SERVITU - CAUSA TIPICA - UTILITA - RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE OBIETTIVA ED ALLA DESTINAZIONE DEL FONDO DOMINANTE - NECESSITA - PESO OBIETTIVAMENTE INDIFFERENTE PER IL DETTO FONDO - DIFETTO DELLA CAUSA TIPICA.*
Affinche il titolo costitutivo della servitu abbia la sua causa tipica, l'imposizione del peso a carico del fondo servente deve realizzare una utilitas - anche se consistente soltanto in una amenita o comodita - riconducibile realmente alla situazione obiettiva ed alla destinazione del fondo dominante. Detta causa difetta quando il peso a carico del fondo servente sia obiettivamente indifferente per il fondo dominante. (V 2548/67, mass n 329892).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)