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Sez. L, Sentenza n. 11349 del 17/11/1993 (Rv. 484364 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Spese giudiziali | Condanna del lavoratore soccombente - Condizioni ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. - Attinenza a questioni di carattere esclusivamente processuale - Rilevanza - Proposizione del ricorso fuori termine - Accertamento sulla tardiva utilizzazione del mezzo di impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 1993-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484364-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Spese giudiziali

L'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., pur collegando la possibilità di condanna al pagamento delle spese processuali dell'assicurato soccombente in cause previdenziali all'infondatezza ed alla temerarietà della pretesa, non esclude che i medesimi requisiti possano assumere rilievo ai fini della condanna anche quando attengono non a questioni di merito ma alla soluzione di questioni di carattere esclusivamente processuale, ove queste siano dimostratamente caratterizzate dall'ingannevole proposito di utilizzare il processo in modo distorto nei confronti sia del giudice che della controparte in buona fede; a tal fine però non è sufficiente la mera circostanza della proposizione del ricorso fuori termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, essendo comunque necessaria un'indagine in fatto in ordine alla tardiva utilizzazione di tale mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)